Sez. 2, Sentenza n. 6576 del 15/12/1984 (Rv. 438124 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - TITOLO PER LA TRASCRIZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2657, PRIMO COMMA, COD. CIV. - TASSATIVITÀ - SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA DEPOSITATA PRESSO UN NOTAIO - INIDONEITÀ.*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - TITOLO PER LA TRASCRIZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2657, PRIMO COMMA, COD. CIV. - TASSATIVITÀ - SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA DEPOSITATA PRESSO UN NOTAIO - INIDONEITÀ.*
La disposizione dell'art. 2657, comma primo, cod. civ., secondo cui "la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente", ha carattere tassativo, essendo evidente l'intento della norma di stabilire con un criterio selettivo i requisiti dei titoli idonei a documentare il fatto giuridico che costituisce l'oggetto proprio della trascrizione. Pertanto deve escludersi che il deposito presso un notaio di una scrittura privata non autenticata possa valere ad integrare la fattispecie normativa prevista per la trascrivibilità dell'atto, poiché esso realizza un intento legale diverso che non è in alcun modo equiparabile all'autenticazione della scrittura, né può costituire un modo di riconoscimento della scrittura stessa, essendo all'uopo necessario che la sottoscrizione non contestata sia accertata e dichiarata in una sentenza. (V 1749/56; (Conf 3807/78, mass n 393365; (Conf 1015/70, mass n 346535).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)