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Sez. 2, Sentenza n. 12556 del 22/09/2000 (Rv. 540386 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Vendita d'immobile - Titoli e documenti relativi alla proprietà - Obbligo di consegna - Sussistenza - Edificio con destinazione residenziale - Certificato d'abitabilità - Obbligo di consegna - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540386-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)

Nella promessa di vendita, il promittente venditore ha l'obbligo di di fornire la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del diritto e la libertà del bene oggetto d'alienazione da vincoli e pesi pregiudizievoli, nonché trattandosi di edificio, la regolarità amministrativa dello stesso, alla quale va aggiunto anche il certificato d'abitabilità ove trattisi di immobile con destinazione residenziale, che il venditore ha l'onere di procurarsi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 2932, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 222, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)