Sez. 5, Sentenza n. 4431 del 04/03/1998 Ud. (dep. 15/04/1998) Rv. 211052 - 01
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI | Pluralità di fatti di bancarotta - Norme sulla continuazione - Applicabilità - Esclusione - Unicità del reato - Assoggettabilità al regime di comparazione delle circostanze.
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
L'art. 219, secondo comma, n.1 r.d. 16 marzo 1942, n.267, considerando circostanza aggravante la reiterazione di più episodi di bancarotta, statuisce la unitarietà del reato, anche se commesso mediante una pluralità di condotte fra quelle alternativamente previste dall'art. 216, sicché alla bancarotta non sono applicabili i principi di diritto comune stabiliti in tema di continuazione, e la circostanza aggravante è assoggettata all'ordinario giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti previsto dall'art. 69 cod. pen.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 com. 2 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 com. 2 n. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)