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Sez. 3, Sentenza n. 484 del 15/01/2003 (Rv. 559733 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione del danno biologico - Criteri - Liquidazione col criterio "a punto" - Ammissibilità - Del punto di condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559733-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

La liquidazione del danno biologico deve essere effettuata in base al criterio equitativo di cui agli artt. 1223 e 2056, cod. civ., potendo il giudice ispirarsi anche a criteri standardizzati e predeterminati, assumendo quale parametro un determinato valore medio per punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari purché ciò attui flessibilmente, deferendo così una regola ponderale su misura per il caso specifico, essendo però necessario che egli motivi congruamente in ordine all'adeguamento della regola ponderale alle circostanze del caso concreto, ovvero alla gravità delle lesioni, agli eventuali postumi permanente, all'età, all'attività svolta, alle condizioni sociali e familiari del danneggiato (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza di appello, che aveva riformato la sentenza di primo grado, riducendo il valore del punto di invalidità, senza motivare sulle ragioni giustificatrici di siffatta riduzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)