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Sez. 1, Sentenza n. 10922 del 07/12/1996 (Rv. 501115 - 01)

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - INGIUNZIONE | Ingiunzione fiscale - Opposizione - Natura e finalità del giudizio - Instaurazione di un ordinario processo di cognizione sulla pretesa fatta valere in ingiunzione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501115-01

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - INGIUNZIONE

L'opposizione ad ingiunzione fiscale dà luogo ad un ordinario processo di cognizione, in cui è assicurata al contribuente la possibilità di contestare e, ricorrendone agli estremi, di far cadere la pretesa fatta valere in ingiunzione, mediante l'accertamento negativo della sussistenza dei presupposti di legge cui viene rapportata l'obbligazione agita.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)