Sez. 3, Sentenza n. 4132 del 18/02/1998 Ud. (dep. 03/04/1998) Rv. 210691 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE | Nozione - Necessità del requisito formale del verbale - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE
Rientrano nel novero degli atti irripetibili quelli mediante i quali la P.G. prende diretta cognizione di fatti, situazioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale suscettibili, per loro natura, di subire modificazioni o di scomparire in tempi più o meno brevi, così da risultare suscettibili di essere, in seguito, soltanto riferiti o descritti.La relativa documentazione, anche se non presenta i requisiti formali del verbale, non è di per sè inutilizzabile, a meno che non difettino i requisiti sostanziali, da individuarsi nella stretta contiguità spazio-temporale tra la constatazione dei fatti e la formazione di detta documentazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)