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Sez. 1, Sentenza n. 37286 del 23/10/2002 Ud. (dep. 07/11/2002) Rv. 222537 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - IN GENERE | Inserzione degli atti irripetibili nel fascicolo per il dibattimento - Nozione di irripetibilità, in genere - Informative o relazioni di servizio della polizia giudiziaria - Annoverabilità fra gli atti irripetibili - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222537-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - IN GENERE

Ai fini dell'applicazione dell'art.431, comma 1, lett. b), c.p.p. (ai sensi del quale, in deroga al principio dell'oralità cui è ispirata la disciplina del processo penale, è consentito l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria), il concetto di irripetibilità deve ritenersi coincidente con quello di impossibilità materiale e ontologica di rinnovare nel giudizio il medesimo atto compiuto nella fase delle indagini preliminari, come si verifica, ad esempio, con riguardo ad atti quali le perquisizioni, i sequestri, le intercettazioni di comunicazioni, le rilevazioni urgenti in luoghi ovvero su cose o persone. Ne deriva che non possono qualificarsi come atti irripetibili le "informative" o le "relazioni di servizio" della polizia giudiziaria, qualora esse riflettano una mera attività di constatazione e osservazione, ovvero documentino semplicemente le circostanze di tempo e di luogo in cui è stata acquisita la notizia di reato, dovendosi in tali ipotesi ritenere possibile la rinnovazione descrittiva del contenuto degli atti anzidetti, da parte dei verbalizzanti, nel contraddittorio delle parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)