diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13165 del 16/07/2004 (Rv. 577218 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Mandato all'incasso di crediti rilasciato ad un terzo - Attribuzione della facoltà di utilizzare le somme incassate per l'estinzione di un credito del terzo verso il mandante - Conseguenze - Funzione solutoria del mandato - Configurabilità - Conseguenze - Revocabilità dell'atto ex art. 67, primo comma, n. 2, legge fall..
Stato
decisa il 2004-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577218-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Il conferimento di un mandato "in rem propriam" all'incasso di crediti nei confronti di un terzo con l'attribuzione della facoltà di utilizzare le somme incassate per l'estinzione, totale o parziale, di un debito verso il mandatario, benché non ancora sorto, anche attraverso la compensazione delle rispettive ragioni creditorie, producendo effetti sostanzialmente analoghi alla cessione di crediti ha, oltre che uno scopo di garanzia, soprattutto funzione solutoria, risolvendosi nella precostituzione di un mezzo sicuro di pagamento per il mandatario in ordine ai finanziamenti da effettuare a favore del mandante. Ne consegue che, trattandosi di un mezzo satisfattorio diverso dal danaro ed estraneo alle comuni relazioni commerciali, risulta suscettibile di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, legge fall., se pattuito nel biennio sospetto, a nulla rilevando che tale pattuizione sia coeva al sorgere del rapporto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)