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Sez. 1, Sentenza n. 21823 del 10/11/2005 (Rv. 586236 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITÀ FALLIMENTARI - AMMINISTRAZIONE - ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA | Mandato all'incasso di crediti - Attribuzione della facoltà di utilizzare le somme incassate per estinguere un debito del mandante verso il mandatario - Natura - Negozio solutorio - Configurabilità - Mezzo anormale di pagamento - Configurabilità - Conseguenze - Revocabilità dell'atto ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, legge fall.
Stato
decisa il 2005-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586236-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITÀ FALLIMENTARI - AMMINISTRAZIONE - ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA

Il conferimento di un mandato irrevocabile "in rem propriam" all'incasso di crediti nei confronti di un terzo, con attribuzione della facoltà di utilizzare le somme incassate per estinguere, totalmente o parzialmente, un debito del mandante verso il mandatario, configura un negozio solutorio analogo alla ordinaria cessione dei crediti e, quindi, un mezzo anormale di pagamento, suscettibile di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, legge fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)