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Sez. L, Sentenza n. 2270 del 05/03/1991 (Rv. 471139 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - In genere. | Osservanza da parte del datore di lavoro della disciplina collettiva in tema di formazione delle note di qualifica del dipendente - Valutazione del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Contrapposizione di una diversa valutazione del ricorrente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471139-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - In genere.

La valutazione del giudice del merito circa l'osservanza, da parte del datore di lavoro, della disciplina collettiva in tema di formazione delle note di qualifica del dipendente (le quali sono sindacabili anche nel merito ove dall'attribuzione di una insufficiente qualifica possa derivare, secondo la disciplina collettiva del rapporto, la dispensa dal servizio) è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e da violazioni dei canoni legali di ermeneutica contrattuale nell'interpretazione della disciplina predetta, restando escluso che tali vizi o violazioni - da indicare in modo non generico ma specifico - possano consistere nella mera contrapposizione di una diversa valutazione, ad opera del ricorrente, degli elementi considerati da quel giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)