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Sez. 5, Sentenza n. 20898 del 03/10/2014 (Rv. 633162 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Avviso di liquidazione di imposta di successione - Impugnazione - Lite pendente - Definizione ex art. 16, comma 3, della legge n. 289 del 2002 - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2014-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633162-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la controversia concernente l'avviso di liquidazione dell'imposta di successione emanato sulla base di dichiarazione proveniente dagli eredi, senza rettifica di valori e senza irrogazione di sanzioni, da parte dell'Amministrazione, esula dal concetto normativo di lite pendente e, quindi, dalla possibilità di definizione agevolata ai sensi dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, atteso che in tal caso l'atto assume una funzione di mera liquidazione del tributo in base ad un semplice calcolo contabile, secondo criteri predeterminati per legge senza che sia configurabile un atto impositivo od un importo in contestazione al quale parametrare una somma da corrispondere per la chiusura della lite.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 27, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 32, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)