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Sez. 5, Sentenza n. 18469 del 21/09/2016 (Rv. 640977 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Lite pendente definibile - Nozione - Impugnazione di avviso di liquidazione di imposta di successione - Esclusione - Limiti - Contestazione circa la corretta applicazione della rendita accertata o degli interessi - Definibilità della lite.
Stato
decisa il 2016-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640977-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, costituisce lite pendente, suscettibile di definizione, ai sensi dell'art. 16 della l. n. 289 del 2002, la controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione d'imposta di successione, INVIM ed oneri accessori, allorché venga contestata non la mera quantificazione dell'imposta dovuta, ma l'applicazione di una rendita catastale non corretta e l'erroneo calcolo degli interessi, sicché l'atto non può essere definito meramente liquidativo, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che le ragioni prospettate dal contribuente siano, o no, fondate.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/02/2012 num. 14 art. 16 lett. BI

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)