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Sez. U, Sentenza n. 10431 del 25/11/1996 (Rv. 500775 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Configurabilità di un rapporto di pubblico impiego - Presupposti.
Stato
decisa il 1996-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500775-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

In tema di riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo in sede esclusiva, è configurabile un rapporto d'impiego pubblico tra un privato ed un ente pubblico non economico quando la locazione d'opere non abbia carattere di occasionalità ed il prestatore di lavoro venga inserito con vincolo di subordinazione - che sussiste quando vi sia continuità della prestazione e sottoposizione dell'impiegato al potere direttivo e disciplinare degli organi competenti -, ancorché per un periodo di tempo limitato, nell'organizzazione amministrativa dell'ente per il perseguimento di finalità a questo attribuite dalla legge, restando escluso il rapporto di pubblico impiego solo nel caso in cui il servizio venga affidato in appalto o venga comunque svolto con una distinta organizzazione, improntata a criteri di economicità, ed essendo irrilevante, ai fini della suddetta esclusione, la circostanza della mancanza del posto nella pianta organica dell'ente.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)