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Sez. 3, Sentenza n. 7226 del 28/05/2001 (Rv. 547062 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - DILIGENZA | Contratto d'opera con impegno a tenere presso di sè la cosa per ripararla - Obbligo di custodia e di riconsegna - Sottrazione della cosa da parte di terzi - Onere della prova a carico del depositario circa l'inevitabilità dell'evento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547062-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - DILIGENZA

Il contratto col quale taluno si impegna a riparare una cosa (nella specie un'autovettura) e a custodirla a pagamento fino alla riconsegna al proprietario, è un contratto misto atipico a struttura onerosa e complessa in quanto partecipa sia della natura del contratto d'opera che della natura del contratto di deposito, con la conseguenza che, essendo applicabile la disciplina propria dell'affidamento della "res" al depositario, ove la cosa sia stata sottratta da terzi, quest'ultimo è tenuto a dimostrare l'inevitabilità dell'evento nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1777, Cod. Civ. art. 1768, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)