Sez. 5, Sentenza n. 3954 del 19/03/2002 (Rv. 553138 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - MODALITÀ | Silenzio rifiuto - Formazione - Istanza di rimborso - Destinatario - Organo competente a provvedere - Intendente di finanza - Presentazione dell'istanza ad altro ufficio finanziario - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - MODALITÀ
Il silenzio rifiuto sulla domanda di rimborso di versamenti diretti, avverso il quale è esperibile ricorso alla commissione tributaria, può formarsi, secondo quanto disposto dagli artt. 38 e 37 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, solo quando la relativa istanza sia stata presentata all'organo dell'Amministrazione competente a provvedere, vale a dire l'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale fu eseguito il versamento. Poiché il silenzio rifiuto trova applicazione esclusivamente nei casi previsti dalla legge, la fattispecie in presenza della quale il silenzio dell'Amministrazione assume il valore di rifiuto non può infatti dirsi integrata se non nel concorso di tutti gli elementi previsti, tra i quali ha valore determinante la presentazione dell'istanza all'organo competente (mancante nella specie, essendo stata avanzata la richiesta all'ufficio delle imposte), con il concorso dell'elemento temporale, la cui decorrenza postula un sicuro termine iniziale. Ne consegue che alla presentazione diretta della istanza da parte dell'interessato non può supplirsi con la trasmissione interna, la cui data non è conosciuta, di un'istanza presentata all'ufficio delle imposte, il cui parere pure deve essere acquisito dall'intendente di finanza prima di provvedere al rimborso, perché la competenza puramente interna alla formulazione di un parere è cosa diversa dalla competenza all'emanazione dell'atto di amministrazione attiva che si concreta nell'ordine di rimborso (fattispecie anteriore alla soppressione delle intendenze di finanza ed all'attivazione delle direzioni regionali delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio, disposte nell'ambito del regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze adottato con il d.P.R. 27 marzo 1992, n. 287).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)