Sez. 3, Sentenza n. 10480 del 01/06/2004 (Rv. 573298 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO | Limitatamente ai fatti materiali ivi accertati - Reato di lesioni personali - Aggravamento delle lesioni verificatosi successivamente all'accertamento in sede penale - Rilevanza in sede civile - Configurabilità.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO
Anche alla luce del vigente art. 651 cod. proc. pen., nel giudizio civile di risarcimento del danno la sentenza penale irrevocabile di condanna ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto in tutti i suoi elementi costitutivi accertati dal giudice penale, e, nel caso di lesioni personali, devono essere comprese tra detti elementi anche le conseguenze delle lesioni; pertanto, il giudice civile non può ritenere che la malattia abbia avuto conseguenze diverse da quelle accertate in sede penale, ma può tuttora prendere in considerazione, ai fini del risarcimento, gli effetti dannosi verificatisi successivamente alla sentenza penale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)