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Sez. 3, Sentenza n. 30891 del 24/06/2015 Ud. (dep. 16/07/2015) Rv. 264330 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE | Mancata nomina - Conseguenze - Nullità a regime intermedio - Termini di deducibilità - Indicazione.
Stato
decisa il 2015-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264330-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE

In tema di traduzione degli atti, anche dopo l'attuazione della direttiva 2010/64/UE ad opera del D.Lgs. 4 marzo 2014 n.32, la mancata nomina di un interprete all'imputato che non conosce la lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita dalla parte prima del compimento dell'atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo e, comunuqe, non può più essere rilevata nè dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sia verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)