Sez. 5, Sentenza n. 33775 del 27/02/2014 Cc. (dep. 30/07/2014) Rv. 261640 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Art. 143 cod.proc.pen. come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2014 - Conoscenza della lingua italiana - Accertamento di fatto - Configurabilità - Conseguenze - Censurabilità in cassazione - Limiti.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
In tema di diritto alla traduzione degli atti, anche dopo l'attuazione della direttiva 2010/64/UE ad opera del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 32, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo un'indagine di mero fatto non censurabile in sede di legittimità se motivato in termini corretti ed esaustivi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 143, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)