Sez. 3, Sentenza n. 16794 del 25/03/2015 Ud. (dep. 22/04/2015) Rv. 263392 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Conoscenza della lingua italiana - Prova - Nomina di un difensore di fiducia - Sufficienza - Esclusione.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
In tema di traduzione degli atti, la nomina di un difensore di fiducia non integra la prova che l'imputato alloglotta conosca la lingua italiana, in assenza di ulteriori elementi che ne rivelino il suo impiego nei contatti intercorsi con il difensore o nel compimento delle altre attività processuali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Decreto Legisl. 14/03/2014 num. 32, Decreto Legisl. 14/03/2014 num. 32 art. 1 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)