diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1345 del 21/02/1996 (Rv. 495950 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Recesso "ante tempus" del datore di lavoro - Inadempimento e conseguente obbligo del risarcimento integrale - Configurabilità - Criteri risarcitori ex art. 18 stat. lavoratori - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495950-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

Il contratto di formazione e lavoro, che ha causa giuridica mista consistente nello scambio tra lavoro retribuito e addestramento finalizzato all'acquisizione da parte del lavoratore della professionalità necessaria per immettersi nel mondo del lavoro, e nel quale l'apposizione del termine è funzionale alla finalità formativa del rapporto - onde la qualificabilità dello stesso come contratto a durata minima unilateralmente garantita a favore del lavoratore -, il recesso "ante tempus" da parte del datore di lavoro viene a concretizzare un inadempimento contrattuale che determina l'obbligo del risarcimento integrale dei danni alla stregua dell'art. 1223 e seguenti cod. civ., con la conseguente inapplicabilità dei criteri risarcitori fissati dall'art. 18 legge n. 300 del 1970. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva liquidato il danno nella misura minima di cinque mensilità ai sensi del testo originario del citato art. 18).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)