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Sez. 1, Sentenza n. 27268 del 20/05/2026 Cc. (dep. 20/07/2026) Rv. 290292-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Bene confiscato gravato da ipoteca - Acquisto del credito “in blocco” ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 - Cessionario che intenda opporre il credito ipotecario in sede esecutiva - Onere di provare la buona fede e l'affidamento incolpevole - Sussistenza.
Stato
decisa il 2026-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290292-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA

In tema di confisca penale, l'acquisto del credito "in blocco", ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, non esime il cessionario, che intenda far valere dinanzi al giudice

dell'esecuzione il proprio diritto di sequela sul bene confiscato, dal dare la prova della sua buona fede e dell'affidamento incolpevole, avendo egli l'onere di svolgere una verifica completa su ogni singola posizione debitoria acquisita.

Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 2843, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)