Sez. 1, Sentenza n. 9677 del 07/02/2017 Cc. (dep. 27/02/2017) Rv. 269761 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Confisca prevista dall'art. 12 - Sexies del D.L. n. 306 del 1992 - Tutela dei terzi creditori assistiti da garanzie reali - Istituto finanziario titolare di garanzia ipotecaria sui beni oggetto di confisca - Condizioni - Prova della buona fede e dell'affidamento incolpevole - Contenuto.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA
In tema di confisca ex art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), ai fini della prova della buona fede e dell'affidamento incolpevole, incombente sull'Istituto finanziario titolare di un diritto di garanzia reale sul bene confiscato che intenda ottenere l'accertamento e l'ammissione al pagamento del proprio credito, non è sufficiente la dimostrazione dell'avvenuto rispetto delle procedure operative interne per l'erogazione del finanziamento, occorrendo che sia provata l'approfondita ed autonoma valutazione delle caratteristiche soggettive e patrimoniali dei soggetti coinvolti, con particolare riferimento alla capacità finanziaria e reddituale ed alle condizioni patrimoniali del debitore e dei suoi familiari, nonché alle finalità, alla regolarità amministrativa ed alla sostenibilità finanziaria dell'operazione negoziale sottostante, anche in relazione all'eventuale altro contraente, allo scopo di adempiere ai doveri propri dell'intermediario finanziario con riguardo, fra l'altro, alla normativa antiriciclaggio. (Fattispecie di confisca disposta anteriormente all'introduzione del comma 4-bis del citato art. 12-sexies da parte dell'art. 1, comma 190, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)