Sez. L, Sentenza n. 1188 del 04/02/1992 (Rv. 475562 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - Forma | Contratto di formazione e lavoro ex art. 3 del d.l. n. 726 del 1984 - Natura - Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - Configurabilità - Stipulazione - Forma scritta - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - Forma
Il contratto di formazione e lavoro previsto dall'art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito, con modifiche, dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863), che si caratterizza come negozio a causa giuridica mista, risultante dallo scambio fra lavoro retribuito e addestramento finalizzato all'acquisizione della professionalità necessaria al lavoratore per immettersi nel mondo del lavoro, costituisce, essendone prevista una durata massima di ventiquattro mesi, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; pertanto, per la sua stipulazione è necessaria la forma scritta (mancando la quale il rapporto deve intendersi costituito a tempo indeterminato), atteso che la regola dettata dall'art. 1, terzo comma, della legge 18 aprile 1962 n. 230 (disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) è espressione di un principio (necessità della forma scritta per la costituzione di rapporti facenti eccezione alla generale durata indeterminata del rapporto di lavoro) che non è limitato alle ipotesi tassativamente indicate dal secondo comma dello stesso art. 1 e tenuto conto che la forma scritta (per il contratto di formazione e lavoro) è presupposta anche dal terzo comma del sopracitato art. 3 in relazione all'obbligo di notificare il contratto all'ispettorato provinciale del lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)