Sez. L, Sentenza n. 13426 del 02/12/1999 (Rv. 531759 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Sollevato da pretore adito in riassunzione - A seguito di declinatoria di competenza da parte del tribunale - Nel presupposto dell'inerenza della controversia alla competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro - "Ius superveniens" di cui al D.Lgs. n. 51 del 1998 - Soppressione dell'ufficio pretorile a far tempo dal 2 giugno 1999 e trasferimento della competenze pretorili al tribunale - Decisione sul regolamento dopo detta data - Rilievo della appartenenza della controversia alla competenza del giudice del lavoro - Conseguenze - Dichiarazione della competenza del tribunale quale giudice unico di primo grado in funzione di giudice del lavoro - Fondamento - Esorbitanza della controversia da quelle dell'ufficio pretorile "mantenuto" - Identificate solo in quelle ex primo comma dell'art. 133 del D.Lgs..
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
In sede di decisione - successivamente al 2 giugno 1999 - sull'istanza di regolamento di competenza d'ufficio sollevata da un pretore del lavoro, adito in riassunzione, relativamente ad una controversia, sulla quale il tribunale, originariamente adito come giudice ordinario, si sia dichiarato incompetente nel presupposto della riconducibilità della controversia stessa all'ambito della competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, una volta rilevato che effettivamente la controversia - contrariamente a quanto opinato dal pretore - rientrava nell'ambito di quella competenza e che a seguito dell'efficacia a far tempo del 2 giugno del 1999 delle disposizioni del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le sue competenze, sia ordinarie che in materia di controversie di lavoro e previdenziali sono state trasferite al tribunale in composizione monocratica, come fa manifesto il combinato disposto degli artt. 1 (che nel sopprimere l'ufficio pretorile ha trasferito al tribunale le sue competenze, se non diversamente disposto) e degli artt. da 81 ad 86 di detto D.Lgs. (che hanno sostituito alla parola "pretore", quella "tribunale" o quella "giudice", negli artt. 413, primo comma, 417, terzo comma, 426, primo comma, 427, primo comma, 428, secondo comma, e 444 cod. proc. civ.), la Corte di Cassazione deve dichiarare che sulla controversia sussiste la competenza del tribunale quale giudice unico di primo grado in funzione di giudice del lavoro, poiché la controversia - essendo ancora nella fase istruttoria - non rientra tra gli "affari pendenti", per la cui definizione l'art. 1, primo comma primo inciso, e l'art. 42 del detto D.Lgs., hanno mantenuto provvisoriamente in vita l'ufficio pretorile, dovendosi identificare detti affari (per il settore civile) esclusivamente nelle controversie che avanti al pretore si trovavano pendenti (alla detta data) nello stato indicato dal primo comma dell'art. 133, dalle quali sono eccettuate le controversie che vengano rimesse in istruttoria, le quali sono definite dal tribunale in composizione monocratica e quale giudice del lavoro, sulla base delle disposizioni introdotte dallo stesso D.Lgs..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 417 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 426 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 427 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 428 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 1, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 42, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 133, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 81, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 82, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 83, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 84, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 85, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 86, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 247 CORTE COST., Legge 16/06/1998 num. 188 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)