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Sez. 3, Sentenza n. 25133 del 27/11/2006 (Rv. 593099 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Azione risarcitoria - Ammissibilità - Procedimento - Decisione sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge - Natura e valutazione giudiziale - Individuazione.
Stato
decisa il 2006-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593099-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

Nella fase di ammissibilità dell'azione risarcitoria in dipendenza di responsabilità civile del magistrato, di cui all'art. 5 della legge n. 117 del 1988, la valutazione va compiuta esclusivamente "ex actis", essendo l'infondatezza ragione di inammissibilità della domanda quando sia manifesta e, cioè, emerga dagli atti senza necessità di indagini o accertamenti ulteriori, con la precisazione che, ove la valutazione così compiuta conduca il giudice a ritenere l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 della stessa legge in termini di certezza e definitività, tale valutazione non concreta violazione dei limiti istituzionali del controllo demandato al giudice.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)