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Sez. 1, Sentenza n. 37335 del 26/09/2007 Cc. (dep. 10/10/2007) Rv. 237506 - 01

REATO - REATO PERMANENTE | Contestazione in forma aperta - Esclusiva rilevanza processuale - Incidenza su provvedimenti da assumere in fase esecutiva - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237506-01

REATO - REATO PERMANENTE

In presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta", la regola, di natura processuale, per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado, non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data. Ne consegue che, qualora in sede esecutiva deve farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della permanenza, รจ compito del giudice dell'esecuzione verificare in concreto se il giudice della cognizione abbia, o non, ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado. (Fattispecie relativa a istanza di liberazione anticipata nella quale la Corte ha censurato l'operato del giudice di merito che aveva omesso tale verifica, affermando apoditticamente che il condannato aveva proseguito la commissione del reato associativo anche durante la custodia cautelare antecedente la decisione del giudice di primo grado)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)