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Sez. 3, Sentenza n. 3078 del 12/12/2012 Ud. (dep. 21/01/2013) Rv. 254142 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE | Reati di tipo mafioso - Attenuante per la dissociazione - Presupposti per la concessione.
Stato
decisa il 2012-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254142-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE

L'attenuante della dissociazione (art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con l. 12 luglio 1991, n. 203) opera esclusivamente in quei processi nei quali l'attività di collaborazione con la giustizia venga effettivamente esplicata, sicchè deve escludersene l'applicazione quando la condotta dissociativa riguardi fatti diversi da quelli in relazione ai quali l'attenuante viene invocata ovvero quando il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito l'individuazione dei concorrenti nel reato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)