Sez. 5, Sentenza n. 24235 del 30/12/2004 (Rv. 578909 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto - Intervenuta attribuzione di rendita catastale da parte dell'Ufficio - Efficacia retroattiva - Esclusione - Criterio di determinazione dell'ICI per il periodo anteriore - Criterio del valore contabilizzato - Affermazione - Fondamento - Fattispecie relativa a richiesta di rimborso della somma pari alla differenza tra i due valori.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa a fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non ancora iscritto in catasto, interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, la base imponibile è costituita dal valore determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, con l'applicazione dei coefficienti fissati per ogni anno, a partire dal 1993 mentre del tutto estranea a tale disciplina è la disposizione contenuta nel Comma quarto dell'art. 5 cit.; pertanto il provvedimento di attribuzione della rendita catastale all'immobile, che ha natura costitutiva e non dichiarativa, non ha efficacia retroattiva e non si applica per i periodi di imposta precedenti alla attribuzione della rendita, in relazione ai quali trova applicazione solo il criterio del <valore contabilizzato>, ossia fissato sulla base dei costi contabili (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria che aveva accolto la domanda di rimborso avanzata da una società che aveva chiesto il pagamento della differenza tra il più alto valore contabilizzato, in base al quale aveva pagato l'Ici al Comune, e il valore più basso del cespite, ottenuto moltiplicando, per il coefficiente stabilito, la rendita catastale attribuita all'immobile industriale solo nell'anno 1998).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/07/1992 num. 333 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)