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Sez. U, Sentenza n. 1499 del 20/02/1985 (Rv. 439504 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - ASSEGNAZIONE DI UN DIPENDENTE FIN DALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ED IN VIA DEFINITIVA PRESSO UN'AZIENDA ALTRUI - INTERPOSIZIONE VIETATA NEL COLLOCAMENTO DI MANO D'OPERA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439504-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - ASSEGNAZIONE DI UN DIPENDENTE FIN DALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ED IN VIA DEFINITIVA PRESSO UN'AZIENDA ALTRUI - INTERPOSIZIONE VIETATA NEL COLLOCAMENTO DI MANO D'OPERA - CONFIGURABILITÀ.*

L'imprenditore, che assegni il proprio dipendente, fin dal momento della Costituzione del rapporto, ed in via definitiva, presso un'azienda altrui, per un'attività stabilmente inserita nel ciclo produttivo di quest'ultima, incorre in violazione del divieto di interposizione nel collocamento di manodopera, ai sensi ed agli effetti della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, tenuto conto che le indicate caratteristiche di quell'assegnazione implicano di per sè la violazione di quel divieto, senza necessità di ulteriori indagini sul carattere fraudolento o simulato della assunzione, nonché l'impossibilità di configurare un'ipotesi di mero "comando" o "distacco" del lavoratore, difettandone il requisito della temporaneità. (V 1131/83, mass n 425908).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)