diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6092 del 04/07/1996 (Rv. 498371 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Intento fraudolento - Rilevanza - Esclusione - Appaltatore titolare di impresa non impegnata, peraltro, nell'appalto e affidamento all'appaltatore della intera gestione dei rapporti di lavoro - Fattispecie prevista dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498371-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Sussiste la violazione del divieto di intermediazione previsto dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 - disposizione che, nel vietare all'imprenditore di inserire a tutti gli effetti un proprio dipendente nell'organizzazione di un altro imprenditore e a quest'ultimo di utilizzarne le prestazioni restando il primo nella posizione giuridica di datore di lavoro, si applica anche all'ipotesi di assenza di intento fraudolento volto ad ostacolare il diritto del dipendente di pretendere il più vantaggioso trattamento eventualmente spettantegli in conseguenza dell'essere alle dipendenze del beneficiario della prestazione - anche se l'appaltatore sia titolare di una reale organizzazione di impresa, la quale tuttavia non venga impegnata, con assunzione del rischio relativo, in quel particolare appalto, circostanza che si verifica anche quando la gestione dei rapporti di lavoro sia stata completamente affidata all'appaltatore.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)