Sez. 3, Sentenza n. 2148 del 26/01/1998 Ud. (dep. 20/02/1998) Rv. 210277 - 01
ACQUE | Tutela delle acque dall'inquinamento - Insediamento produttivo o civile - Distinzione - Criteri - Esercizio di lavaggio di autovetture - Autorizzazione allo scarico - Necessità.
ACQUE
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento per la qualificazione di uno scarico come proveniente da un insediamento civile o produttivo bisogna considerare il criterio dell'assimilabilità.L'insediamento volto alla produzione di servizi tendenzialmente dovrebbe essere assimilato a quelli civili, ma deve qualificarsi come produttivo qualora l'attività si inserisca nell'ambito di un complesso organizzativo volto alla produzione dei beni o quando lo scarico non sia assimilabile a quello abitativo. Detta assimilabilità può essere dedotta dai risultati delle analisi, ed in assenza di queste dalla attività svolta e dalle sue modalità, da nozioni di comune esperienza circa le caratteristiche degli scarichi e dalle componenti chimico fisiche dei beni utilizzati, che finiranno per formare il refluo. Pertanto devono ritenersi assimilabili a quelli provenienti da insediamento produttivo gli scarichi conseguenza dell'esercizio di una attività di autolavaggio.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)