diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11295 del 25/06/1999 Ud. (dep. 01/10/1999) Rv. 214632 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Esercizio di autolavaggio - Assimilabilità agli insediamenti civili - Esclusione - Natura - Attività industriale.
Stato
decisa il 1999-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214632-01

ACQUE

L'attività di autolavaggio non può considerarsi insediamento civile, ma va considerata attività industriale, siccome attività di esecuzione di un servizio in forma professionale ed organizzata, atta a scaricare rifiuti liquidi di natura inquinante.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)