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Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 09/06/1997 Ud. (dep. 02/07/1997) Rv. 208700 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Insediamento produttivo o civile - Distinzione - Criteri - Natura dei reflui - Decisività - Valutazione in concreto - Necessità - Esercizio di lavaggio delle auto - Autorizzazione allo scarico - Necessità - Sussistenza - Lavaggio di veicoli di nuova costruzione - Valutazione riservata al giudice di merito - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208700-01

ACQUE

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, ai fini della distinzione fra insediamento o complesso produttivo ed insediamento civile deve aversi riguardo essenzialmente alla natura dei reflui, nel senso della loro assimilabilità o meno a quelli normalmente provenienti dagli insediamenti abitativi: questa valutazione deve essere compiuta in concreto con riferimento all'attività realmente espletata. Consegue che se per gli esercizi, nei quali viene esercitato professionalmente il lavaggio delle auto, è indispensabile ottenere l'autorizzazione allo scarico, in considerazione della potenzialità inquinante dei reflui assimilabile a quelli derivanti da insediamento produttivo a causa della presenza di oli minerali, di sostanze e di vernici, che possono distaccarsi da vetture usurate, diverso è il caso del lavaggio di veicoli di nuova costruzione, immessi per la prima volta nel mercato: in questa ipotesi, stabilire la consistenza e la frequenza delle operazioni ed accertare, quindi, la menzionata assimilabilità è una valutazione riservata esclusivamente al giudice di merito ed incensurabile in Cassazione se congruamente motivata. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso del P.M. poiché non veniva posta in discussione la logicità della motivazione).

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)