Sez. L, Sentenza n. 6611 del 14/12/1981 (Rv. 417467 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - LICENZIAMENTO DISPOSTO NEL CORSO DI TALI EVENTI - NULLITÀ ASSOLUTA - ESCLUSIONE - INEFFICACIA - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - LICENZIAMENTO DISPOSTO NEL CORSO DI TALI EVENTI - NULLITÀ ASSOLUTA - ESCLUSIONE - INEFFICACIA - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
Quando la legge pone in limite temporale al divieto imposto al datore di lavoro di licenziare un dipendente, come nel caso di divieto di licenziamento della lavoratrice gestante, limitato al corso della gravidanza e del puerperio, durante il quale la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto (art. 2 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204), il licenziamento disposto in violazione del divieto non è affetto da nullità assoluta, ma è inefficace limitatamente al periodo rispetto al quale il divieto stesso è operativo.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)