Sez. 1, Sentenza n. 52979 del 13/07/2016 Cc. (dep. 14/12/2016) Rv. 268653 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Condannato ultrasettantenne con seri problemi di salute - Istanza di detenzione domiciliare o di differimento dell'esecuzione della pena - Provvedimento di rigetto - Motivazione specifica con riferimento all'età - Obbligo - Sussistenza.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
In tema di misure alternative alla detenzione, nel caso di istanza di condannato ultrasettantenne con problemi di salute, il tribunale è tenuto a motivare specificamente sulla compatibilità del mantenimento in carcere con la tutela del diritto alla salute, la funzione rieducativa della pena e il senso di umanità, incidendo inevitabilmente l'età del detenuto sulle valutazioni richieste dagli artt. 147 cod. pen. e 47-ter ord. pen. in relazione ai principi costituzionali di riferimento. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare o di differimento della pena di un soggetto di settantacinque anni, gravemente cardiopatico, cieco ad un occhio e non in condizioni di camminare).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Costituzione art. 27, Costituzione art. 32, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)