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Sez. 1, Sentenza n. 1149 del 11/02/1999 (Rv. 523129 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Verbale di accertamento - Opposizione - Ammissibilità - Richiamo operato dall'art. 205 cod. strada al comma terzo (poi abrogato) dell'art. 7 cod. proc. civ. - Irrilevanza - Competenza del pretore - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523129-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni stradali, l'impugnazione del verbale di accertamento, che abbia acquisito forza di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, terzo comma D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada) in mancanza del ricorso al prefetto o di pagamento in misura ridotta, è assimilabile all'opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione ed è pertanto disciplinata, in applicazione del successivo art. 205, dalle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 nov. 1981 n. 689. Detta opposizione, a far tempo dalla abrogazione del terzo comma dell'art. 7 cod. proc. civ. è devoluta in via esclusiva alla competenza del Pretore, senza che a ciò sia ostativo il disposto del secondo comma dell'art. 205 del codice della strada secondo cui, nei casi indicati dal comma terzo dell'art. 7 del cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 21 nov. 1991 n. 374, l'opposizione è proposta innanzi al giudice di pace del luogo della commessa violazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 CORTE COST., Decreto Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)