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Sez. 1, Sentenza n. 2852 del 18/07/1975 (Rv. 376883 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - PENDENZA DEL GIUDIZIO - SOPRAVVENIENZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - CONVERSIONE DELL'AZIONE IN OPPOSIZIONE ALLA STIMA - DEPOSITO DEL SUPPLEMENTO DI INDENNITA - NECESSITA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER L'OCCUPAZIONE ULTRABIENNALE - DIRITTO DELLO ESPROPRIATO - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1975-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376883-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - PENDENZA DEL GIUDIZIO - SOPRAVVENIENZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - CONVERSIONE DELL'AZIONE IN OPPOSIZIONE ALLA STIMA - DEPOSITO DEL SUPPLEMENTO DI INDENNITA - NECESSITA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER L'OCCUPAZIONE ULTRABIENNALE - DIRITTO DELLO ESPROPRIATO - CONTENUTO.*

Qualora il decreto di espropriazione sopravvenga, dopo il decorso del termine di durata dell'occupazione legittima, nel corso del giudizio per il risarcimento dei danni promosso dal proprietario del fondo su cui e stata costruita l'opera pubblica, il giudice e tenuto a valutare, per effetto dell'automatica conversione della Azione risarcitoria in opposizione alla stima, se l'indennita di espropriazione liquidata con il decreto espropriativo emesso tardivamente sia o meno congrua, e, in caso di accertata insufficienza di essa, a disporre in favore dell'espropriato un supplemento di indennita, del quale deve essere ordinato il deposito presso la cassa depositi e prestiti nei modi di legge, a garanzia di eventuali diritti di terzi. Al proprietario del fondo (tardivamente) espropriato spetta anche il risarcimento del danno per l'occupazione ultrabiennale (illegittima), comprensivo dei danni emergenti (mancata percezione dei frutti) e dei lucri cessanti (utili e vantaggi ritraibili ove non fosse stata sottratta la disponibilita del bene), e quindi anche il valore ricavabile dalla vendita del fondo, della cui mancata realizzazione a causa dell'indisponibilita dovuta alla occupazione sia stata data la prova (salvo, in quest'ultima eventualita, la detrazione della somma liquidata a titolo di indennita di espropriazione della somma ricavabile dalla vendita del bene, non realizzata). (Conf 3090/72, mass n 360861; 1204/72, mass n 357684).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)