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Sez. 1, Sentenza n. 3048 del 17/05/1984 (Rv. 435087 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - DEPOSITO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - OBBLIGATORIETÀ - PARTE SUPPLEMENTARE DETERMINATA IN ESITO AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ESTENSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435087-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - DEPOSITO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - OBBLIGATORIETÀ - PARTE SUPPLEMENTARE DETERMINATA IN ESITO AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ESTENSIONE - CONSEGUENZE.*

L'Obbligo di depositare l'indennità di espropriazione presso la cassa depositi e prestiti, previsto a garanzia di eventuali diritti di terzi sul bene espropriato o asservito, sussiste anche per la parte supplementare determinata in esito al giudizio di opposizione alla stima, e perciò il giudice non può emettere una pronuncia di condanna a carico dell'espropriante in favore dell'espropriato, ma deve limitarsi a ordinare il deposito della maggior somma liquidata rispetto a quella già depositata. (Conf 7243/83, mass n 431845; (Conf 3825/83, mass n 428745; (Conf 4323/78, mass n 393997; (Conf 5332/77, mass n 388993; (Conf 2234/77, mass n 385955; (Conf 1224/77, mass n 384906).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 49, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)