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Sez. 3, Sentenza n. 6107 del 12/05/2000 (Rv. 536452 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Intervento di terzi - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536452-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio d'opposizione ad ordinanza - ingiunzione, avuto riguardo al suo oggetto, limitato all'accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall'amministrazione nei confronti del destinatario, ed alla sua struttura processuale - competenza funzionale del pretore; poteri ufficiosi; inappellabilità delle decisioni - non è ammissibile l'intervento di terzi, autonomo o ad adiuvandum (nel caso di specie la Corte ha ritenuto inammissibile l'intervento effettuato dal soggetto destinatario dell'ordinanza - ingiunzione nel processo d'opposizione proposto dall'obbligato solidale, anche sul rilievo che lo stesso era tenuto a proporre opposizione nel termine perentorio previsto dalla legge).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)