Sez. 1, Sentenza n. 6212 del 20/06/1990 (Rv. 467878 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO DI TERZI - INAMMISSIBILITÀ.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO DI TERZI - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel procedimento d'opposizione contro ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, contemplato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, deve negarsi l'ammissibilità dell'intervento di terzi, autonomo od anche "ad adiuvandum" (nella specie, intervento della federazione italiana della caccia, per il ristoro dei danni che assumeva derivarle dall'abusivo abbattimento di animali in zona di riserva), considerando che detto procedimento ha oggetto limitato alla legittimità dell'atto amministrativo, nel rapporto fra l'autorità che l'ha emesso ed il destinatario, ed inoltre è soggetto a peculiari regole processuali (Competenza funzionale del pretore, ampiezza dei suoi poteri istruttori, inappellabilità della decisione), non estensibili, in difetto di espressa previsione, a rapporti diversi, ancorché connessi. (Conf 6231/88, mass n 460581; (Conf 3079/88, mass n 458594).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)