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Sez. 1, Sentenza n. 286 del 14/01/1997 (Rv. 501726 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Intervento ad istanza di parte ex art. 106 cod. proc. civ. ovvero adesivo - Inammissibilità - Concorso di più persone nella violazione amministrativa - Irrilevanza - Azione di regresso verso il condebitore solidale - Esperibilità in sede di opposizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501726-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento d'opposizione contro ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, contemplato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è inammissibile l'intervento del terzo ad istanza di parte ex art. 106 cod. proc. civ. (come pure l'intervento, sia autonomo che adesivo, a norma del precedente art. 105) non essendo configurabili in tale giudizio, avente ad oggetto solo l'accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'autore dell'illecito amministrativo o dell'obbligato in solido, situazioni di comunanza di causa o ipotesi di chiamata in garanzia. Infatti qualora più persone siano concorse nella violazione amministrativa, soggiacendo ciascuna di esse alla sanzione disposta per la violazione stessa, l'eventuale opposizione contro le distinte ordinanze - ingiunzioni da luogo a diversi procedimenti autonomi (ancorché in eventuale rapporto di continenza o di connessione) mentre nel caso di ordinanza - ingiunzione nei confronti dell'obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa l'azione di regresso attribuita al responsabile solidale che ha pagato la sanzione medesima, presupponendo sia l'accertamento della responsabilità a tal titolo che il pagamento, potrà essere esercitata in separato giudizio. Fatto di espressa previsione, a rapporti diversi, ancorché connessi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 106, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)