Sez. 3, Sentenza n. 10999 del 23/10/1995 (Rv. 494332 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Giudizi tra le stesse parti in ordine al medesimo negozio o rapporto - Giudicato formatosi nel primo giudizio su una questione comune al secondo - Riesame della questione - Preclusione.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
Qualora due giudizi tra le stesse parti vertano sul medesimo negozio o rapporto giuridico, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica ovvero la risoluzione di una questione di fatto o di diritto che incida su un punto fondamentale di entrambe le cause ed abbia costituito la logica premessa della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, preclude l'esame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui l'altro giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo od il "petitum" del primo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice del merito che chiamato a giudicare sulla spettanza dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale aveva accolto l'eccezione di cosa giudicata formulata dal convenuto con riferimento ad un precedente giudizio "inter partes" avente ad oggetto la durata del contratto di locazione ed in cui si era affermata la non assoggettabilità del rapporto alla disciplina della legge 27 luglio 1978 n. 392).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)