Sez. 3, Sentenza n. 4064 del 23/12/1968 (Rv. 337699 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - EQUO FITTO - OPERE IMPORTANTI E IMPROROGABILI - OBBLIGO DEL LOCATORE - INSUSSISTENZA - FACOLTA DEL CONDUTTORE - FORMALITA - MANCATO ESERCIZIO - DIRITTO DEL CONDUTTORE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SUSSISTENZA - DIRITTO OD OBBLIGO DEL CONDUTTORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - EQUO FITTO - OPERE IMPORTANTI E IMPROROGABILI - OBBLIGO DEL LOCATORE - INSUSSISTENZA - FACOLTA DEL CONDUTTORE - FORMALITA - MANCATO ESERCIZIO - DIRITTO DEL CONDUTTORE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SUSSISTENZA - DIRITTO OD OBBLIGO DEL CONDUTTORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE.*
Per i contratti di locazione di immobili urbani soggetti al blocco delle pigioni non sussiste l'Obbligo del locatore previsto dal codice civile di eseguire direttamente a proprie spese tutte le riparazioni necessarie (che non siano di piccola manutenzione e quindi a carico del conduttore). Tali riparazioni possono essere fatte a cura del conduttore previe le autorizzazioni e l'osservanza delle altre formalita previste dall'arti41 legge 23 maggio 1950 n.253, con diritto di rivalersi delle spese mediante parziale trattenuta della pigione. Qualora il conduttore non voglia anticipare spese in conformita del citato articolo, ne accontentarsi del godimento dell'immobile nelle condizioni in cui si trova, puo chiedere la risoluzione del contratto, senza tuttavia poter vantare alcun diritto a risarcimento di danni per tale risoluzione e per contro senza essere tenuto a danni verso il locatore, ne puo il conduttore pretendere il risarcimento dei danni, che possono essergli derivati dalla mancata esecuzione delle riparazioni. (V 1912-65 mass. N.682-66 mass.321360 n.1121-68 mass.332593).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1577, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)