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Sez. 2, Sentenza n. 46922 del 30/11/2011 Cc. (dep. 20/12/2011) Rv. 251374 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Scambio elettorale politico - Mafioso - Oggetto materiale dello scambio - Nozione.
Stato
decisa il 2011-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251374-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416-ter cod. pen., l'oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici (ad es., mezzi di pagamento diversi dalla moneta, preziosi, titoli, valori mobiliari, ecc.), restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre "utilità" che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 ter, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)