Sez. 1, Sentenza n. 27777 del 25/03/2003 Ud. (dep. 26/06/2003) Rv. 225864 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Scambio elettorale politico-mafioso - Differenza con gli illeciti previsti dagli artt. 96 e 97 del T.U. delle leggi elettorali - Indicazione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 ter cod. pen. (scambio elettorale politico-mafioso) non basta l'elargizione di denaro, in cambio dell'appoggio elettorale, ad un soggetto aderente a consorteria di tipo mafioso, ma occorre anche che quest'ultimo faccia ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, con le modalità precisate nel terzo comma dell'art. 416 bis cod. pen. (cui l'art. 416 ter fa esplicito richiamo), per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale; elementi, questi, da ritenersi essenziali ai fini della distinzione tra la figura di reato in questione ed i similari illeciti di cui agli artt. 96 e 97 del T.U. delle leggi elettorali approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, che parimenti sanzionano penalmente condotte di minaccia ovvero di promessa o di somministrazione di danaro o di altre utilità finalizzate ad influenzare il libero convincimento del cittadino elettore.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 ter, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 96, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)