Sez. 6, Sentenza n. 20924 del 11/04/2012 Cc. (dep. 30/05/2012) Rv. 252788 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Scambio elettorale politico - Mafioso - Oggetto materiale dello scambio - Nozione - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416-ter cod. pen., l'oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici (ad es., mezzi di pagamento diversi dalla moneta, preziosi, titoli, valori mobiliari, ecc.), restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre "utilità" che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione. (Nella specie la utilità oggetto dello scambio elettorale politico-mafioso è consistita nel permettere agli esponenti del sodalizio criminale di occupare per lungo tempo e "sine titulo" un immobile di proprietà comunale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)