Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 01/06/2004 (Rv. 573308 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Comune intenzione delle parti - Rilevanza - Criteri di accertamento - Necessità di valutare il comportamento complessivo delle parti - Contratti conclusi con comportamento concludente - Criteri interpretativi applicabili.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
A norma dell'art. 1362 cod. civ. l'interpretazione del contratto richiede la determinazione della comune intenzione delle parti, da accertare sulla base del senso letterale delle parole adoperate e del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto. L'elemento letterale e quello del comportamento delle parti devono porsi, pertanto, in posizione paritaria, onde il giudice non può sottrarsi a tale duplice indagine allegando una pretesa chiarezza del significato letterale del contratto. Anche con riferimento ai contratti conclusi per "facta concludentia", ove non sia richiesta la prova scritta "ad substantiam", opera come principale criterio ermeneutico quello di individuazione della volontà delle parti, desumibile, in assenza di un testo scritto, non dal senso letterale delle parole, ma dal comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)