Sez. 2, Sentenza n. 12758 del 23/12/1993 (Rv. 484839 - 01)
Contratti in genere - Interpretazione - Letterale | Pretesa chiarezza del significato letterale del contratto - Necessità di valutare il comportamento complessivo delle parti - Permanenza.
Contratti in genere - Interpretazione - Letterale
A norma dell'art. 1362 cod. civ. l'interpretazione del contratto richiede la determinazione della comune intenzione delle parti, da accertare sulla base del senso letterale delle parole adoperate e del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto. L'elemento letterale e quello del comportamento delle parti devono porsi, pertanto, in posizione paritaria, onde il giudice non può sottrarsi a tale duplice indagine allegando una pretesa chiarezza del significato letterale del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)