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Sez. 2, Sentenza n. 12758 del 23/12/1993 (Rv. 484839 - 01)

Contratti in genere - Interpretazione - Letterale | Pretesa chiarezza del significato letterale del contratto - Necessità di valutare il comportamento complessivo delle parti - Permanenza.
Stato
decisa il 1993-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484839-01

Contratti in genere - Interpretazione - Letterale

A norma dell'art. 1362 cod. civ. l'interpretazione del contratto richiede la determinazione della comune intenzione delle parti, da accertare sulla base del senso letterale delle parole adoperate e del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto. L'elemento letterale e quello del comportamento delle parti devono porsi, pertanto, in posizione paritaria, onde il giudice non può sottrarsi a tale duplice indagine allegando una pretesa chiarezza del significato letterale del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)