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Sez. L, Sentenza n. 2004 del 03/06/1976 (Rv. 380825 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI MATERNITA - LAVORATRICE DISOCCUPATA ED IN GODIMENTO DELLA INDENNITA DI MATERNITA - DISCIPLINA EX ART 17, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N 1204 DEL 1971 - LAVORATRICE NON IN GODIMENTO MA NELLE CONDIZIONI PER GODERE DELL'INDENNITA - APPLICABILITA DELLA MEDESIMA DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1976-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380825-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI MATERNITA - LAVORATRICE DISOCCUPATA ED IN GODIMENTO DELLA INDENNITA DI MATERNITA - DISCIPLINA EX ART 17, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N 1204 DEL 1971 - LAVORATRICE NON IN GODIMENTO MA NELLE CONDIZIONI PER GODERE DELL'INDENNITA - APPLICABILITA DELLA MEDESIMA DISCIPLINA.*

La disposizione di cui al terzo comma dell'art 17 della legge 30 dicembre 1971, n 1204, la quale riconosce alla lavoratrice il diritto all'indennita giornaliera di maternita, qualora, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sia 'disoccupata ed in godimento dell'indennita di disoccupazioné, va intesa nel senso che l'indicato diritto compete non solo nel caso in cui il godimento dell'indennita di disoccupazione sia in atto a quel momento, ma anche nel caso in cui, alla data stessa, la lavoratrice si trovi nelle condizioni di legge per godere dell'indennita di disoccupazione, e, quindi, per presentare la relativa domanda.*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)