Sez. L, Sentenza n. 6401 del 22/07/1987 (Rv. 454681 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - INDENNITÀ GIORNALIERA DI MATERNITÀ - DIRITTO RELATIVO - PRESENTAZIONE DI APPOSITA DOMANDA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - INDENNITÀ GIORNALIERA DI MATERNITÀ - DIRITTO RELATIVO - PRESENTAZIONE DI APPOSITA DOMANDA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
A norma del terzo comma dell'art. 17 della legge n. 1204 del 1971, il diritto all'indennità giornaliera di maternità compete alla lavoratrice che all'inizio del periodo di astensione obbligatoria (verificatosi trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro) si trovi nelle condizioni di legge per godere dell'indennità di disoccupazione (sussistenza del requisito contributivo, non superamento dei limiti massimi di fruibilità del beneficio), anche se non abbia proposto tempestiva domanda e quindi a prescindere dalla circostanza che sia decorso o meno il termine massimo (di decadenza) previsto dalla legge (artt. 73 e 129 del R.d.l. n. 1827 del 1935) per la presentazione di quest'ultima. (V 6322/85, mass n 443416; (V 2787/84 mass n 434424; (V 2004/76 mass n 380825).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 73 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)